Il C.I.D.I. (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti) è una delle associazioni professionali storiche presenti sul territorio nazionale. La sede nazionale è a Roma in piazza Sonnino 13. Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del M.P.I. (decreto 05.07.2005, prot. 1217), ai sensi del D.M. 177/2000. L’art. 62 comma 5 dell’attuale CCNL prevede che “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici”.
Il CIDI di Palermo è sorto nel 1983 e svolge la sua azione di sostegno alla scuola palermitana e siciliana secondo i principi di democraticità e laicità che ispirano l’associazione su tutto il territorio nazionale. Nel 1997 ha organizzato l’annuale Convegno Nazionale e dal 2004, dopo la lunga conduzione di Cristina Morrocchi, è stato presieduto da Maurizio Muraglia, e dal 2012 al 2014 da Silvio Vitellaro. Da settembre 2014 è stato presieduto da Valentina Chinnici e da dicembre 2022 è presieduto da A. Daniela Sortino.
L'iscrizione al CIDI di Palermo costa 15 euro annui. Ai singoli soci l’associazione garantisce:
un’informazione puntuale su tutte le iniziative del CIDI di Palermo e del CIDI nazionale;
la possibilità di avvalersi di consulenze personali (progettazione, bibliografia, sitografia ecc.) per le proprie esigenze professionali;
la partecipazione certificata alle numerose iniziative di formazione con esperti locali e nazionali.
Il , nell'assemblea straordinaria dei soci è stato approvato il nuovo Statuto secondo il quale l'associazione C.I.D.I. (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti) si costituisce in APS.
Sede
ll CIDI di Palermo ha la sua sede a Palermo presso la scuola media “G. Piazzi” in via Mario Rutelli, 50 (90143). I contatti con l’associazione sono possibili attraverso la mail segreteriacidi@gmail.com e il numero telefonico 3312306049
Consiglio Direttivo
Angela Daniela Sortino (Presidente); Roberta Egidi, Luigi Menna, Maurizio Muraglia, (Segreteria); Agata Gueli; Rita La Tona; Concetta Mancino; Anna Sorci; Maria Rosa Turrisi.
Daniela Sortino
Roberta Egidi
Agata Gueli
Rita La Tona
Luigi Menna
Maurizio Muraglia
Concetta Mancino
Maria Rosa Turrisi
Anna Sorci
Allegato A
STATUTO
Art. 1 Costituzione
1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata “Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (CIDI) di Palermo APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'Associazione aderisce all'associazione nazionale “Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti” (CIDI) con sede di Roma e alla struttura nazionale di Coordinamento dei centri territoriali.
Art. 2 Sede e durata
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo, in via Mario Rutelli, 50, 90143 Palermo PA
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 3
Oggetto e finalità
Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona. L'Associazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (lettera d):
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
L'Associazione in particolare ha lo scopo di:
- concorrere allo sviluppo e all'arricchimento culturale e professionale dei docenti, di coloro che aspirano a insegnare e degli esperti di settore;
- favorire ogni utile iniziativa per l'aggiornamento, per la formazione e il perfezionamento del personale docente e di quello chiamato a collaborare con il medesimo, nella prospettiva di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi;
- promuovere attività che sviluppino la condivisione e la partecipazione attiva;
- promuovere iniziative di tipo culturale e di formazione su grandi questioni del mondo attuale perché la scuola sia il luogo di costruzione di cittadinanza consapevole, attiva e solidale;
- promuovere iniziative che favoriscano la collaborazione tra i diversi protagonisti dei processi di educazione/istruzione (docenti, dirigenti, educatori, docenti universitari, studenti, ricercatori);
L'Associazione in particolare persegue le attività di interesse generale mediante:
- corsi di formazione, laboratori didattici, gruppi di studio e di ricerca azione, corsi di preparazione a concorsi, anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi, dibattiti, seminari, convegni, incontri con scrittori, eventi di particolare rilievo pedagogico-didattico, pubblicazione delle attività sul sito web e, anche attraverso particolari iniziative editoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali dell'associazione, collaborazioni con la rivista on line del Cidi Insegnare.
- iniziative pubbliche che favoriscano la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo della persona ed elevino i livelli di coesione e protezione sociale;
- iniziative aperte a tutte le componenti scolastiche (personale ispettivo, direttivo; docente, amministrativo, studenti; genitori, ecc.), ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell'Associazione.
- Iniziative aperte a tutta la cittadinanza finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, delle discriminazioni anche di sesso e di genere.
Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio direttivo.
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. Si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri Formazione Professionale alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale e nazionale nelle discipline di cui all’art. 3 dello Statuto ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri quali il CIDI nazionale.
Art. 4
Associati
All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda anche online, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Art. 5
Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali.
Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 6
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
Decesso.
Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 7
Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
Art. 8
Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
In particolare l'Assemblea ha il compito di:
delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero,
deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. L'Assemblea ha inoltre il compito di:
deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 9
Convocazione dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione..
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
Art. 10
Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o un componente della Segreteria; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L’assemblea è straordinaria se è convocata per le modifiche allo statuto sociale o per deliberare lo scioglimento dell’associazione.. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando vi intervengano la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 11
Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, scelti fra gli associati.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere integrati, indipendentemente dallo scadere dei tre anni, fino al numero massimo previsto, sulla base della progettualità dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente o i componenti della Segreteria, scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.
Art. 12
Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente o da un componente della Segreteria, ovvero, in mancanza di uno di questi ultimi,, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 10, comma 6 del presente Statuto.
Art. 13
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
eleggere il Presidente e il Vice Presidente e/o la Segreteria
amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
indire riunioni, convegni, ecc.;
deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
Art. 14
Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente in particolare:
provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo richiede la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Vice Presidente o un componente della Segreteria sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Il Vicepresidente e i componenti della Segreteria affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Ai suddetti compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
tenere ed aggiornare i libri contabili;
predisporre il bilancio dell'Associazione.
Art. 15
Libri sociali
L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 16
Risorse economiche
1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 17
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 18
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 10 comma 3 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Art. 19
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.